Sez. 2, Sentenza n. 3724 del 12/11/1968 (Rv. 337055 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI INTERCAPEDINI - NON COMPUTABILITA DEGLI SPORTI - DIFFERENZA TRA SPORTO ORNAMENTALE E SPORTO INCIDENTE SULLA CONSISTENZA VOLUMETRICA DEI VANI ABITABILI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO- SPORTI - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI INTERCAPEDINI - NON COMPUTABILITA DEGLI SPORTI - DIFFERENZA TRA SPORTO ORNAMENTALE E SPORTO INCIDENTE SULLA CONSISTENZA VOLUMETRICA DEI VANI ABITABILI.*
Gli -sporti- di un edificio non devono essere computati ai fini della misura delle distanze fra costruzioni soltanto se, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e funzionali e della loro concreta consistenza, siano tali da non dar luogo oggettivamente ad intercapedini vietate dalle norme del codice o da regolamenti relativi alle distanze. Non si ha -sporto-, e cioe una semplice sporgenza di limitata entita creata a scopo di rifinitura ed ornamento, ma un corpo di fabbrica omogeneo in tutta la sua estensione, costituente parte integrante dell'edificio, quando esso sia destinato ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio i vani abitabili ed incida quindi sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. In tal caso, la profondita dello sporto o aggetto deve essere valutata ai fini del calcolo della distanza prescritta dalla norma regolamentare. (V. 1393-68, massima n.333019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)