Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 09/09/1970 (Rv. 347103 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - ESCLUSIONE DAL COMPUTO - CONDIZIONI - CORPO DI FABBRICA - NOZIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - ESCLUSIONE DAL COMPUTO - CONDIZIONI - CORPO DI FABBRICA - NOZIONE.*
Gli sporti non debbono essere computati nella misurazione delle distanze soltanto se, tenuto conto delle loro caratteristiche strutturali e funzionali e della loro concreta consistenza, siano tali da non dare luogo ad intercapedini vietate dal codice o dai regolamenti locali relativi alle distanze. Non si ha sporto, ma corpo di fabbrica omogeneo in tutta la sua estensione, costituente parte integrante dell'edificio, allorquando la sporgenza sia destinata ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio i vani abitabili e quindi ad incidere sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. (Conf 3724-68, mass n 337055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)