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Sez. 1, Sentenza n. 6362 del 01/04/2016 (Rv. 639214 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto del tribunale avverso provvedimento del giudice delegato reiettivo della richiesta di pagamento in prededuzione di compenso professionale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639214-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il decreto del tribunale, confermativo del provvedimento del giudice delegato con il quale è stata negata l'autorizzazione al pagamento immediato, in prededuzione, del compenso per l'attività professionale giudiziale svolta nell'interesse della procedura, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di definitività e decisorietà, suscettibile di modifica in ogni momento ove l'attivo liquidato si palesi sufficiente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)