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Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 20/06/1978 (Rv. 392458 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCESSO - INAPPELLABILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392458-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCESSO - INAPPELLABILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

La sentenza, emessa dal pretore in Sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento di contravvenzione depenalizzata, con la quale si dispone "l'archiviazione del processo", per quanto formalmente abnorme, ha natura decisoria in quanto definisce il processo instaurato con l'opposizione alla predetta ingiunzione. Tale decisione, inappellabile ex art 9 legge 3 maggio 1967 n 317, e ricorribile per Cassazione ex art 111 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)