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Sez. L, Sentenza n. 34439 del 25/12/2024 (Rv. 673437-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro a tempo parziale - Percentuali di utilizzo stabilite dalla contrattazione collettiva - Superamento - Conseguenze - Trasformazione in lavoro a tempo pieno - Esclusione - Fattispecie relativa all’art. 2/A del CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004.
Stato
decisa il 2024-12-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673437-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'eventuale superamento delle percentuali di utilizzo stabilite nella contrattazione collettiva non determina, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso da parte della legge o della fonte collettiva, la trasformazione del medesimo in un rapporto a tempo pieno. (Fattispecie relativa all'art. 2/A del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 14.12.2004, ratione temporis applicabile, il quale, secondo quanto rilevato nella decisione confermata dalla S.C., pur contemplando percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo parziale, non ricollega all'eventuale loro superamento alcuna sanzione, né prevede, per tale ipotesi, la conversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro part-time).

Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)