diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4229 del 03/03/2016 (Rv. 639201 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Part-time - Regime di cui alla l. n. 863 del 1984 - Omessa predeterminazione dell'articolazione oraria - Nullità della clausola - Esclusione - Trasformazione in rapporto full-time - Esclusione - Conseguenze patrimoniali - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639201-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo parziale nel regime di cui alla l. n. 863 del 1984, in assenza di una espressa previsione di legge, va escluso che la mancata indicazione in contratto dell'articolazione dell'orario ridotto determini la nullità della clausola di part-time, o comporti l'automatica trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno e il diritto alla retribuzione delle ore in cd. disponibilità in attesa della fissazione dei turni, restando salvo il solo diritto al risarcimento del danno, per eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, o quello al compenso del lavoro supplementare, in caso di effettiva prestazione oltre l'orario pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)