Sez. 5, Sentenza n. 1306 del 22/01/2007 (Rv. 595993 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Pubblicità realizzata attraverso impianti - Soggezione alla TOSAP - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
Gli "impianti pubblicitari" e gli "impianti per pubbliche affissioni" di cui agli artt. 3, comma 3, e 4 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono soggetti all'imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico, occupando necessariamente una parte di suolo pubblico (in relazione alla fattispecie, la S.C. ha precisato che sul principio affermato - secondo il quale l'imposta sulla pubblicità comprende in sé la tassa sull'occupazione di suolo pubblico per la quale, in astratto, esistano i presupposti - non spiega alcuna influenza l'omessa denuncia del contribuente ed il mancato regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicità, non incidendo su di esso la circostanza che il tributo sia applicato con atti impositivi dell'ufficio e sia, quindi, riscosso con procedura coattiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 4, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)