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Sez. 5, Sentenza n. 17614 del 01/09/2004 (Rv. 576602 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | E TOSAP - Pubblicità realizzata attraverso impianti - Specialità rispetto all'occupazione oggetto della TOSAP - Alternatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576602-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

L'imposta comunale sulla pubblicità ha oggetto diverso dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra l'art. 1 e l'art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; tuttavia, la pubblicità realizzata attraverso appositi impianti - definiti "impianti pubblicitari" e "impianti per pubbliche affissioni" rispettivamente dagli artt. 3, comma 3, e 4 - presuppone di necessità che si occupi anche una parte di suolo pubblico. Ne consegue che la pubblicità per impianti assume carattere di specialità rispetto al genere dell'"occupazione di qualsiasi natura" (art. 38) costituente l'oggetto della TOSAP, e l'alternatività fra quest'ultima e l'imposta sulla pubblicità per impianti emerge, alla stregua dell'art. 5, comma 1, dal fatto che oggetto dell'imposta sulla pubblicità non è il "mezzo effettivamente utilizzato", ma il "mezzo disponibile".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 4, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)