Sez. 1, Sentenza n. 19714 del 13/11/2012 (Rv. 624428 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Rapporto tra amministratore e società di capitali - Natura autonoma - Conseguenze - Art. 36, primo comma, Cost. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Diritto al compenso professionale - Natura disponibile - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l'art. 36, primo comma, Cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poiché il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare (nella specie, di rinuncia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2402, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)