diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20775 del 15/04/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247181 - 01

SPORT | Misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Obbligo di presentazione al comando od ufficio di polizia - Cosiddetta "doppia firma" - Ragionevolezza dell'obbligo - Rilevazione in sede di legittimità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247181-01

SPORT

L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta doppia presentazione), ove imposto con riguardo a competizioni che si svolgano in trasferta, può essere ridotto d'ufficio in sede di legittimità, annullando senza rinvio l'ordinanza di convalida, ad una sola volta nel corso della medesima manifestazione, quando lo stesso appaia, in ragione della situazione di fatto, irragionevole. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irragionevole l'imposizione ad un tifoso della doppia presentazione per gli incontri calcistici giocati dalla sua squadra nella Regione di sua residenza e di quelle confinanti, stante l'impossibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati; conf. sez. III, n. 20778 del 2010, non massimata).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)