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Sez. 5, Sentenza n. 1249 del 27/10/1967 Ud. (dep. 29/11/1967) Rv. 106181 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - PROVA - SPROPORZIONE FRA ATTIVO E PASSIVO DEL FALLIMENTO - INSUFFICIENZA - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106181-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - PROVA - SPROPORZIONE FRA ATTIVO E PASSIVO DEL FALLIMENTO - INSUFFICIENZA - DISTINZIONI.*

La grave sproporzione tra l'attivo ed il passivo fallimentare non e per se sola sufficiente a far dichiarare la responsabilita in ordine al reato di bancarotta fraudolenta in quanto la detta sproporzione puo essere determinata da varie cause che ne possono costituire una adeguata spiegazione ed anche una giustificazione. Tale sproporzione ha pertanto solo valore indiziario; ma puo assumere efficacia probatoria di distrazione dei beni allorche sia ricavata come conseguenza logica anche da altre risultanze del processo e manchi di ogni fondata od attendibile giustificazione. (V 103592, anno 1967; 100440, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)