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Sez. 1, Sentenza n. 9619 del 22/04/2009 (Rv. 608228 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE | Automatico scioglimento - Limiti - Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società - Deliberazioni relative - Mancata adozione - Responsabilità degli amministratori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608228-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448 n. 4 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, viene meno "ex tunc" lo scioglimento della società; ne deriva che la mancata adozione da parte dell'assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell'attività d'impresa in violazione del divieto di nuove operazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)