Sez. 1, Sentenza n. 8928 del 29/10/1994 (Rv. 488316 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE | Automatico scioglimento - Limiti - Reintegrazione del capitale o trasformazione della società - Deliberazioni relative - Maggioranze necessarie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Nell'ipotesi prevista dall'art. 2448 n. 4 cod. civ. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ. per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione, risolutiva, vengono meno "ex tunc" lo scioglimento della società e il diritto del socio alla liquidazione della quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2368, Cod. Civ. art. 2369, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)