Sez. 1, Sentenza n. 1529 del 19/05/1972 (Rv. 358224 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito sfugge al Sindacato della suprema Corte, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano violate le norme relative all'assunzione ed efficacia della prova. (Conf 2526'71, mass n 353570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)