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Sez. 1, Sentenza n. 1529 del 19/05/1972 (Rv. 358224 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358224-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito sfugge al Sindacato della suprema Corte, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano violate le norme relative all'assunzione ed efficacia della prova. (Conf 2526'71, mass n 353570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)