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Sez. 3, Sentenza n. 4221 del 11/02/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175586 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - APPELLO SU SENTENZA SOLTANTO RICORRIBILE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA DI APPELLO - ORDINE DI ESECUZIONE DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175586-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - APPELLO SU SENTENZA SOLTANTO RICORRIBILE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA DI APPELLO - ORDINE DI ESECUZIONE DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ.*

La Corte di Cassazione, nella ipotesi in cui deve pronunciare l'annullamento senza rinvio per avere la sentenza impugnata deciso in secondo grado su materia per la quale non era ammesso l'appello, ha l'Obbligo di verificare, per decidere se ordinare l'esecuzione della sentenza di primo grado se non sia intervenuta una causa estintiva del reato (amnistia) che renda quest'ultima ineseguibile. In tal caso va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per la intervenuta Estinzione del reato. (V mass n 160128; (V mass n 159983; (V mass n 157023, giurisprudenza costante nel ritenere che la causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione osta alla applicabilità di una sopravvenuta causa di Estinzione del reato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 8, Cod. Proc. Pen. art. 540

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)