Sez. L, Sentenza n. 5657 del 29/11/1978 (Rv. 395433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO- IN GENERE - SOSPENSIONE PER FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO - RISCHIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI NON PARTECIPANTI AD UNO SCIOPERO PARZIALE MA POSTI NELLA IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE LA LORO ATTIVITA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO- IN GENERE - SOSPENSIONE PER FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO - RISCHIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO - OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI NON PARTECIPANTI AD UNO SCIOPERO PARZIALE MA POSTI NELLA IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE LA LORO ATTIVITA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora un contratto collettivo aziendale addossi il rischio della sospensione del lavoro dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito al datore di lavoro, lo stesso e obbligato a corrispondere la retribuzione ai lavoratori che, non avendo partecipato ad uno sciopero parziale, hanno posto a disposizione dell'impresa la loro opera, non utilizzata a seguito della necessitata sospensione della attivita a meno che non risulti l'esistenza di un accordo fra tutti i dipendenti nel senso di predisporre brevi turni di astensione fra vari reparti e, quindi, di coordinare periodi di assenza e quelli di presenza nell'azienda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 02/08/1972 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)