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Sez. L, Sentenza n. 5186 del 28/07/1983 (Rv. 430049 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - SCIOPERO A SCACCHIERA O A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA TRA UNA SOSPENSIONE E L'ALTRA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DEI NON SCIOPERANTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430049-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - SCIOPERO A SCACCHIERA O A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA TRA UNA SOSPENSIONE E L'ALTRA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DEI NON SCIOPERANTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Gli effetti riflessi o indiretti dell'Esercizio del diritto di sciopero sull'organizzazione produttiva rilevano, ai fini della valutazione dell'esattezza dell'adempimento o della legittimità del rifiuto, da parte dell'imprenditore, di una prestazione che egli aveva diritto di ricevere nei modi nelle forme e con l'utilità predeterminate in ragione dell'organizzazione suddetta, solo nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia stata attuata con forme illegittime o illecite, mentre, nel caso di sciopero legittimo - quale deve ritenersi anche quello così detto a scacchiera o a singhiozzo, a meno che non sia idoneo a pregiudicare irreparabilmente o in maniera estremamente grave, non la produzione, ma la stessa produttività dell'azienda -, non è consentito il rifiuto della prestazione lavorativa fra una sospensione e l'altra, ai sensi degli artt. 1181 e 1197 cod. civ. non potendosi considerare tale prestazione diversa da quella dovuta o parziale, a causa della legittima sospensione attuata con lo sciopero e dei suoi effetti riflessi o indiretti, né rifiutare la prestazione dei lavoratori non scioperanti, salvo che, nell'un caso e nell'altro, l'imprenditore non dimostri l'assoluta impossibilità di utilizzare in tutto o in parte, la prestazione d'opera offerta, operando, in tale ipotesi, gli effetti dello sciopero non in quanto tali, ma come autonoma causa di Estinzione temporanea dell'obbligazione dell'imprenditore di fronte alla sopraggiunta impossibilità di utilizzare la prestazione dei lavoratori. (V 3290/83, mass n 428181; (V 1281/83, mass n 426069; (V 6213/81, mass n 416992; (V 6245/79, mass n 402973; (V 412/79, mass n 400730; (V 5657/78, mass n 395433).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)