Sez. 1, Sentenza n. 1493 del 12/06/1964 (Rv. 302131 - 01)
VENDITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO - DIFFERENZE - ACCORDO PER LA RIPRODUZIONE IN ATTO PUBBLICO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - VENDITA PERFETTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO - DIFFERENZE - ACCORDO PER LA RIPRODUZIONE IN ATTO PUBBLICO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE - CONFIGURABILITA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - VENDITA PERFETTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La prevista stipulazione in Forma di pubblico istrumento del contratto di vendita concluso mediante scrittura privata non vale a trasformare il negozio, che le parti abbiano inteso definitivamente concludere, in una promessa bilaterale di futuro contratto. L'elemento distintivo, infatti, tra contratto di vendita definitivo e contratto preliminare e dato dalla volonta dei contraenti, che, nel primo, e rivolta al diretto trasferimento della proprieta, mentre, nel secondo, tale trasferimento si fa dipendere da una futura manifestazione di consenso. L'apprezzamento del giudice, che abbia ravvisato in un contratto gli estremi di una vendita perfetta e non di una promessa di vendita, con creta un giudizio di fatto incensurabile in Sede di legittimita. (V 2702/56; 15/53; 2607/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)