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Sez. 3, Sentenza n. 999 del 06/04/1971 (Rv. 350972 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - MODIFICAZIONE DI MODALITA - MERA MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - NOVAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA VOLONTA CONTRARIA ALL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350972-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - MODIFICAZIONE DI MODALITA - MERA MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - NOVAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ESCLUSIONE - PROVA DELLA VOLONTA CONTRARIA ALL'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFIGURABILITA.*

A norma dell'art 1230 cod civ l'obbligazione si estingue per novazione quando le parti vi sostituiscono una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso e non quando le parti regolino semplicemente le modalita relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente senza alterarne l'oggetto ed il titolò per contro, questo accordo, mentre conferma la volonta delle parti di mantenere in vita l'obbligazione, dimostra altresi la loro volonta contraria ad estinguerla. (V 881'59' 25'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)