Sez. 1, Sentenza n. 126 del 12/01/1977 (Rv. 383622 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - RINNOVO DI UNA CAMBIALE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DI ALTRO DEBITORE SOLIDALE - ESCLUSIONE DELLA NOVAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - RINNOVO DI UNA CAMBIALE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DI ALTRO DEBITORE SOLIDALE - ESCLUSIONE DELLA NOVAZIONE - LIMITI.*
Il rinnovo di una cambiale e la sottoscrizione del nuovo titolo da parte anche di altro soggetto, in qualita di debitore solidale, non sono circostanze di per se idonee a far ritenere l'Estinzione per novazione del negozio obbligatorio (nella specie, mutuo) sottostante all'emissione della cambiale rinnovata, potendo le circostanze medesime ricollegarsi ad una mera concessione di dilazione di pagamento, con una rinnovazione ed estensione soggettiva del rapporto, che lasci inalterata l'operativita di quel negozio. Affinche possa ravvisarsi novazione, e necessaria la prova che le parti, attraverso detta operazione di rinnovo, abbiano concretamente ed inequivocamente voluto estinguere l'originario rapporto obbligatorio, costituendone uno diverso. (V 999/71, mass n 350972; (V 2348/60; (V 3395/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1813, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)