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Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023 (Rv. 667289 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA | Accettazione dell’opera da parte del committente - Onere della prova sull’esistenza di vizi - Assolvimento da parte del committente - Necessità - Raggiunta della prova sull’esistenza dei vizi - Colpa presunta dell’appaltatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667289-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)