Sez. L, Sentenza n. 11948 del 09/11/1991 (Rv. 474556 - 01)
Professionisti - Previdenza | Dottori commercialisti - Obbligatoria iscrizione alla Cassa - Condizione - Esercizio della libera professione - Estremi - Mancanze di ogni attività per un lungo periodo e mantenimento della sola iscrizione all'albo - Insufficienza.
Professionisti - Previdenza
Fino all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986 n. 21 il requisito dell'esercizio della libera professione, richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'obbligatoria iscrizione alla cassa dei dottori commercialisti non era qualificato da alcun elemento relativo all'entità o intensità del lavoro concretamente svolto, restando unicamente legato alla pratica professionale e cioè all'effettività e non soltanto alla potenzialità dell'attività intellettuale, indipendentemente dalla sua rigorosa continuità; tale requisito non può peraltro essere ravvisato nell'ipotesi in cui l' interessato non abbia esercitato alcuna attività per un lungo periodo mantenendo solo l'iscrizione all'albo.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)