Sez. L, Sentenza n. 3493 del 13/04/1996 (Rv. 496996 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Dottori commercialisti - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Diritto al godimento delle prestazioni previdenziali - Presupposti ex art. 2 della legge n. 100 del 1963 - Continuità dell'attività professionale - Irrilevanza.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Fino all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986 n. 21, per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, non era essenziale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 3 febbraio 1963 n. 100, che l'esercizio della professione, purché effettivo e non soltanto potenziale, avesse carattere di continuità, atteso che l'iscrizione alla Cassa costituiva un obbligo inderogabile per gli iscritti all'Albo professionale ed essendo irrilevante l'entità e l'intensità del lavoro concretamente svolto.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)