Sez. 1, Sentenza n. 5139 del 07/10/1982 (Rv. 423011 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ NATURALE NEL CORSO DI TALE GIUDIZIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ NATURALE NEL CORSO DI TALE GIUDIZIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
Nel giudizio di opposizione alla declaratoria di adottabilità i genitori del minore sono parti necessarie e, pertanto, la sopravvenienza, nel corso di tale giudizio, del riconoscimento della paternità naturale, legittima l'intervento del genitore nella relativa fase processuale ed anzi impone che il contraddittorio venga ad essere instaurato anche nei suoi confronti, senza, peraltro, travolgere la fase prodromica che ha portato alla declaratoria medesima, riflettendosi esclusivamente sul giudizio di opposizione e con effetto dal momento in cui tale riconoscimento è stato compiuto. Da tale principio deriva che se quest'ultimo si è verificato nel primo grado di giudizio ed il contraddittorio non è stato integrato, né l'intervento realizzato in tale fase, né nel successivo giudizio di appello, va disposta la Cassazione non solo di quest'ultima decisione ma anche di quella di primo grado per la ripresa del giudizio di primo grado, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del padre, restando circoscritta la materia del contendere nei limiti dell'impugnazione proposta dall'originario opponente, quando è avvenuto il riconoscimento, il riconoscimento è avvenuto dopo il decorso del termine per l'opposizione. (V 443/81, mass n 410919, 410920; (V 2006/80, mass n 405638; (V 6154/78, mass n 395980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)