Sez. 1, Sentenza n. 443 del 19/01/1981 (Rv. 410919 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE ED AUDIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DICHIARAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE ED AUDIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DICHIARAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LIMITI.*
La mancata convocazione ed audizione dei parenti tenuti agli alimenti e dei quali sia nota la residenza, in violazione dell'Obbligo fissato dall'art 314/8 cod civ nella procedura camerale diretta alla dichiarazione dello stato di adottabilita del minore, si traduce nell'omissione di un adempimento essenziale per una completa valutazione degli interessi del minore stesso e della sua situazione di abbandono, e, pertanto, determina la nullita di quella dichiarazione, la quale puo essere rilevata nel giudizio di opposizione, anche d'ufficio ed in ogni fase e grado, salva la preclusione derivante da una precedente pronuncia negativa di tale vizio e non impugnata. (V 2006/80, mass n 405638; (V 6153/78, mass n 395980; (V 2047/78, mass n 391407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)