Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 12/07/1965 (Rv. 312777 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE - NORME IMPERATIVE - INSERZIONE AUTOMATICA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - NULLITA PARZIALE - CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE - NORME IMPERATIVE - INSERZIONE AUTOMATICA - LIMITI.*
L'inserzione automatica delle norme imperative, in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullita, puo verificarsi, a norma dell'art. 1419 cod.civ., solo quando la sostituzione debba avvenire di diritto in forza di una espressa disposizione di legge, la quale imponga la sostituzione di determinate norme alle clausole contrattuali ad esse difformi, le quali norme imperative, che si sostituiscono di diritto alle clausole difformi, sono sempre dirette ad assolvere, nella economia del contratto, la medesima funzione a cui erano destinate le clausole sostitutive.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)