Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24730 del 04/11/2013 (Rv. 629148 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Art. 611 cod. proc. civ. - Nuova formulazione introdotta dal d.l. n. 35 del 205 - Liquidazione delle spese dell'esecuzione ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. - Competenza del giudice dell'esecuzione a prescindere dal valore della controversia e dalla norma invocata a fondamento dell'istanza di liquidazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di esecuzione per rilascio di immobile.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In virtù dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale - investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza - aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. E CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)