diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 15341 del 12/07/2011 (Rv. 619153 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Art. 611 cod. proc. civ. - Nuova formulazione vigente dal 1° marzo 2006 - Liquidazione delle spese dell'esecuzione ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. - Estensione a diritti ed onorari - Configurabilità - Natura giuridica del provvedimento - Decreto ex art. 642 cod. proc. civ. - Rimedio - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619153-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

A seguito della modifica dell'art. 611 cod. proc. civ., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 cod. proc. civ., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)