Sez. 3, Sentenza n. 1945 del 23/02/1998 (Rv. 512948 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Vendita di beni non compresi nel pignoramento - Opposizione contro l'ordinanza di vendita o di aggiudicazione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'opposizione con la quale il debitore esecutato sostiene che i beni indicati nell'ordinanza di fissazione della vendita o in quella di aggiudicazione non sono compresi nell'atto di pignoramento costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione all'esecuzione, contestandosi con essa la regolarità formale di specifici provvedimenti adottati nell'ambito del processo esecutivo e non il diritto di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità del bene. Ne consegue che le contestazioni contro ciascuno dei menzionati provvedimenti vanno sollevate nel termine perentorio di cinque giorni, indicato dall'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)