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Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 18/02/1994 (Rv. 485378 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale | Preliminare di vendita immobiliare - Accordo solutorio e dichiarazione di recesso - Forma scritta - Necessità - Recesso esercitato dal rappresentante - Procura generale o speciale espressamente conferita a tal fine - Necessità.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485378-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale

Nei contratti formali (nei quali è compreso quello preliminare di compravendita di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono. Conseguentemente, l'accordo solutorio e la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare. Il recesso, inoltre, può essere esercitato solo dal rappresentante munito di procura generale o speciale espressamente conferita a tal fine, trattandosi di atto negoziale da valere agli effetti sostanziali della permanenza del contratto cui si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)