Sez. 6, Sentenza n. 9386 del 14/12/2017 Cc. (dep. 01/03/2018) Rv. 272726 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Riesame - Associazione mafiosa - Acquisizione di atti di altro procedimento - Preclusione del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel divieto di "bis in idem" il tribunale che confermi un'ordinanza cautelare emessa per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., anche sulla base degli atti, prodotti nel corso dell'udienza camerale, di un diverso procedimento, nell'ambito del quale sia stata avanzata un'autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo indagato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad una diversa cosca di 'ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati non sono gli stessi e l'acquisizione degli atti del diverso procedimento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta imputazione provvisoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)