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Sez. 1, Sentenza n. 2843 del 26/10/1963 (Rv. 264411 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIARIA - NULLA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA COSTITUZIONE IN MORA - CITAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE NOTIFICA AD UN ORGANO PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - EFFETTI INTERRUTTIVI - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELL'ORGANO ABILITATO.*
Stato
decisa il 1963-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264411-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIARIA - NULLA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA COSTITUZIONE IN MORA - CITAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE NOTIFICA AD UN ORGANO PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - EFFETTI INTERRUTTIVI - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELL'ORGANO ABILITATO.*

La domanda giudiziale invalida come atto processuale puo, cio nonostante, valere come atto di Costituzione in mora e quindi avere efficacia interruttiva della prescrizione, ogni qual volta sussistono in essa gli elementi necessari ed indispensabili che danno vita ad una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento comunicata al debitore. Cio vale anche nell'ipotesi in cui, essendo la domanda contro la pubblica amministrazione affetta, come atto processuale, da nullita assoluta ed insanabile a causa dell'erronea identificazione e chiamata in giudizio di organo diverso da quello a cui secondo la legge spetta la rappresentanza processuale dell'amministrazione stessa, siasi costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello stato, sia pure al solo scopo di dedurre l'anzidetta nullita, l'organo ministro, cui spetta la rappresentanza generale di diritto sostanziale dell'amministrazione stessa e cio, secondo il giudice dimostri che la pretesa o l'intimazione di adempimento contenuta nella domanda sia, prima del maturarsi della prescrizione, pervenuta a conoscenza di quell'organo. (V 746/60).*

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)