Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 27/08/1985 (Rv. 442024 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - IDONEITÀ AI FINI DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - IDONEITÀ AI FINI DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
L'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta. (V 2843/63, mass n 264411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)