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Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 27/08/1985 (Rv. 442024 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - IDONEITÀ AI FINI DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442024-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - IDONEITÀ AI FINI DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*

L'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta. (V 2843/63, mass n 264411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)