Sez. 1 - , Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021 (Rv. 660903 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)