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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1250 del 17/01/2022 (Rv. 663622 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro stipulato nella vigenza della l. n. 1 del 1991 - Requisito della forma scritta - Portata - Conseguenze. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663622-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 (ratione temporis applicabile), va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, ove il contratto sia redatto per iscritto ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6 lett. C, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)