Sez. L, Sentenza n. 12959 del 21/05/2008 (Rv. 603344 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazione effettuata a dipendente addetto alla sede centrale anziché a dipendente addetto alla sede distaccata indicata come domicilio eletto - Menzione dei difensori nella relata di notifica - Irrilevanza - Conseguenze - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
In tema di notificazione della sentenza, il principio secondo il quale non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notifica alla parte presso il procuratore domiciliatario, non può operare ove la notificazione sia effettuata, pur essendovi nella relata la menzione dei difensori, in un luogo diverso dal domicilio eletto, non avendo quest'ultimo specifica relazione con i difensori e non essendo conseguentemente idoneo a portare la sentenza a conoscenza della parte, per il tramite del suo difensore tecnico, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. (Nella specie, la notifica era stata effettuata, pur menzionando i difensori, a dipendente addetto alla sede centrale della società e non a dipendente addetto alla sede distaccata presso la quale era stato eletto domicilio, conseguendone l'inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)