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Sez. L, Sentenza n. 4443 del 04/05/1999 (Rv. 525994 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Nel caso di notifica ad ente munito di un proprio ufficio legale - Perdurante necessità della notifica della sentenza al procuratore "ad litem".
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525994-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata - a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170, 285, 326 cod. proc. civ. e 58 disp. att. stesso codice - a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l'I.N.P.S. si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita, presso tale ufficio, nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve suddetto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)