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Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/03/2012 (Rv. 621609 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Revoca del patto di forma - Libertà formale - Vigenza - Revoca tacita - Possibilità - Fattispecie relativa all'autorizzazione delle addizioni nella locazione.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621609-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE

Il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi. (Principio affermato in ordine alla clausola di "preventivo consenso scritto" del locatore per le addizioni e innovazioni eseguite dal conduttore, requisito formale tacitamente abbandonato dalle parti, accordatesi per compensare il valore dei lavori, non autorizzati per iscritto, e i canoni insoluti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)