Sez. T, Ordinanza n. 3793 del 19/02/2026 (Rv. 678090-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accise - Contraddittorio endoprocedimentale ex art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 - Processo verbale di constatazione - Necessità - Contenuto - Omissione - Conseguenze - Nullità - Limiti. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 impone - sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli uffici dell'Amministrazione doganale - la comunicazione al soggetto sottoposto a verifica di un processo verbale di constatazione o di altro atto equipollente recante la specifica indicazione dei fatti contestati, sicché la notificazione dell'avviso di pagamento o dell'atto di contestazione e/o irrogazione di sanzioni, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ovvero prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e richieste determina la nullità del provvedimento, salvi i casi di particolare e motivata urgenza.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)