Sez. 5 - , Sentenza n. 28344 del 05/11/2019 (Rv. 655724 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accise – Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 – Applicazione – Esclusione – Fondamento – Art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374 del 1990 – Applicazione - Contraddittorio preventivo – Violazione – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di diritti e garanzie del contribuente, in materia di accise, fino all'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, bensì l'art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 concernente gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto diritti doganali, la cui disciplina è assimilata a quella delle accise stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, sicché, in caso di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ai fini della nullità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", non è necessario che il giudice proceda alla cd. prova di "resistenza".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)