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Sez. 3, Sentenza n. 8461 del 13/05/1987 Ud. (dep. 23/07/1987) Rv. 176434 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DECISIONE FONDATA SU CRITERIO UNICO - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176434-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DECISIONE FONDATA SU CRITERIO UNICO - POSSIBILITÀ.*

La decisione di accoglimento o di rigetto delle istanze di concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena e delle circostanze attenuanti generiche può essere fondata sull'apprezzamento di un identico elemento. I due istituti hanno infatti diverse finalità: la sospensione condizionale della pena mira alla prevenzione della criminalità ed ha lo scopo specifico di sottrarre il soggetto all'influenza negativa della vita carceraria e di indurlo ad osservare i precetti penali; le circostanze attenuanti generiche hanno invece la finalità di meglio adeguare la pena al caso concreto in considerazione di elementi di valutazione, affidati alla discrezionalità del giudice, il quale può riferirsi ad uno o più dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Conf mass n 171953).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)