Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 07/10/1985 Ud. (dep. 22/02/1986) Rv. 171953 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLE CONDANNE - PRESUPPOSTI E FINALITÀ - DIVERSITÀ - EFFETTI - COMPATIBILITÀ - FONDAMENTO - ELEMENTO EX ART. 133 COD. PEN..*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLE CONDANNE - PRESUPPOSTI E FINALITÀ - DIVERSITÀ - EFFETTI - COMPATIBILITÀ - FONDAMENTO - ELEMENTO EX ART. 133 COD. PEN..*
I presupposti e le finalità della concessione delle attenuanti generiche sono diversi da quelli concernenti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Ne consegue che la concessione delle attenuanti generiche non è incompatibile con i benefici sopra indicati, allorché alla base degli stessi il giudice di merito abbia posto i medesimi elementi desunti dai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.. (V mass n 169323; (V mass n 151030; (V mass n 089016).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)