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Sez. 4, Sentenza n. 7173 del 23/02/1988 Ud. (dep. 20/06/1988) Rv. 178636 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PENA - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178636-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PENA - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*

Nessuna norma stabilisce che il giudice del merito, nel valutare le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e nel prendere in considerazione uno degli elementi da quello enunciati debba partire dal massimo o dal minimo e debba sempre e comunque detrarre il massimo della pena detraibile. Il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, finalizzato ad adeguare la pena al caso concreto, deve dar conto degli elementi indicati dal legislatore, sia pure con motivazione sommaria, dalla quale, comunque, deve emergere l'assolvimento di tale Obbligo, ma tali elementi non possono essere trattati quali "entità matematiche", né tutti e sempre debbono essere presi in considerazione, il giudizio potendosi fondare anche sul rilievo degli elementi ai quali il giudicante attribuisca valore prevalente. (Conf mass n 168287).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)