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Sez. 3, Sentenza n. 2467 del 01/02/1985 Ud. (dep. 14/03/1985) Rv. 168287 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168287-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*

L'Obbligo della motivazione risulta soddisfatto quando il giudice nell'applicare o confermare una pena in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittale, dichiari di ritenere adeguata la misura prescelta nel caso concreto, mostrando in tal modo, sia pure implicitamente, di aver tenuto presenti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra la indicazione analitica dei medesimi. (Conf mass n 158582).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)