Sez. 3, Sentenza n. 11687 del 26/11/1993 (Rv. 484500 - 01)
Prova civile - Ispezione giudiziale - In genere | Ammissione - Valutazione discrezionale del giudice di merito.
Prova civile - Ispezione giudiziale - In genere
L'esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 261, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)