Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 29/03/1995 (Rv. 491487 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Valutazione discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Omessa indicazione delle ragioni della non ammissione - Ritenuta implicita irrilevanza.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 cod. proc. civ. è rimessa alla iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)