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Sez. 2, Sentenza n. 3710 del 29/03/1995 (Rv. 491487 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Valutazione discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Omessa indicazione delle ragioni della non ammissione - Ritenuta implicita irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491487-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 cod. proc. civ. è rimessa alla iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)