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Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 14/05/1975 (Rv. 375535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEO APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEO APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto, considerato dall'art 395 n 4 cod proc civ, come motivo di impugnazione per revocazione non consiste nell'errore in cui il giudice e incorso nel decidere la controversia insorta fra le parti in ordine ad un determinato fatto, e nell'apprezzamento delle risultanze della causa, ma deve costituire il prodotto della falsa percezione dei fatti quali risultano dai documenti o dagli Atti di causa, e, cioe, di una svista materiale del giudice che integri il motivo essenziale della decisione e che si presenti con i caratteri dell'evidenza, dell'obiettivita e della rilevabilita immediata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)