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Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011 (Rv. 617481 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Art. 95 cod. proc. civ. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617481-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)