Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011 (Rv. 617481 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Art. 95 cod. proc. civ. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)