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Sez. 3, Sentenza n. 20836 del 26/09/2006 (Rv. 593012 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Pignoramento negativo - Applicabilità dell'art. 95 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593012-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

L'articolo95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art.310 e dell'art. 632 u.c., secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)