Sez. 3, Sentenza n. 59 del 22/10/1979 Ud. (dep. 03/01/1980) Rv. 143800 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - RIUNIONE DI GIUDIZI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA PRETORIA DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - RIUNIONE DI GIUDIZI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA PRETORIA DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - LEGITTIMITA.*
La mera connessione soggettiva di cui all'art 45 n 3 cod proc pen non importa di per se la riunione dei procedimenti. Di conseguenza, qualora ad un imputato siano addebitati piu reati, alcuni dei quali di Competenza del pretore ed Atti di Competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica, prima di trasmettere gli Atti al gi a norma dell'art 389, comma quinto, cod proc pen, puo separare gli Atti che attengono a reati di Competenza del pretore e trasmetterli a questo perche proceda separatamente, senza con cio violare il disposto del citato art 389, comma quinto, cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)